AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19.
A tutto il personale
Al RLS
Al DSGA
All’albo/Al Sito/Agli Atti
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L 24 marzo 2022, n° 24. recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
VISTA la Nota del M.I. AOODPR. R.U.0000410 del 29/03/2022 “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24- aggiornamento delle modalità di gestione co i contatti di positività all’infezione da SARS- CoV.2”
COMUNICA
Che la normativa richiamata in premessa prevede quanto segue:
- DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER COLORO CHE ACCEDERANNO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO
- Fino al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei mezzi di trasporto scolastico, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per coloro che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo.
- Sono vietati l’accesso e la permanenza nei locali scolastici a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C, nonché alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS – CoV – 2, fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS – CoV – 2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.segnalare la propria condizione di fragilità al Medico di Medicina Generale (MMG) che potrà rilasciare un certificato che attesti lo stato di salute.
- Fino al 30 aprile 2022, chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base in corso di validità, fatta eccezione per i bambini, per gli studenti e per le studentesse, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute n° 35309 del 4 agosto 2021 e s.m.i.
- Nell’accesso e per l’intera permanenza alle aree di competenza scolastica, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino ai sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, per coloro che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo e per lo svolgimento delle attività sportive.
- Fino al 30 aprile 2022, gli spettatori di eventuali manifestazioni scolastiche (convegni, rappresentazioni canore, musicali o teatrali, eventi sportivi, ecc.), che saranno svolte sempre nel rispetto della capienza degli ambienti all’uopo destinati, sono tenuti ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, e saranno tenuti ad esibire la certificazione verde COVID- 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato.
- Durante la percorrenza delle aree di competenza scolastica è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Prima dell’accesso all’edificio scolastico è obbligatoria l’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso.
- Prenotarsi telefonicamente, ovvero attraverso email inviata all’indirizzo di posta istituzionale, per la fruizione dei servizi di segreteria ed essere puntuali all’appuntamento fissato.
- Evitare qualsiasi iniziativa personale che possa concorrere alla formazione di assembramenti, anche nelle aree all’aperto di pertinenza scolastica.
- DISPOSIZIONI DI SICUREZZA NEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2
In relazione ai possibili scenari che potranno delinearsi per la gestione dei casi positivi, si procederà ad adottare le seguenti misure per gli alunni di tutti i segmenti scolastici, precisando che i casi si sommano se trascorre un periodo di massimo n. 5 giorni tra l’uno e l’altro e che in tale computo non rientra il personale educativo e scolastico:
Fino a tre alunni positivi la didattica si svolge in presenza con:
- il consueto utilizzo della mascherina chirurgica, ma è consentito dispositivo di ulteriore efficacia;
Per i docenti
- Consueto utilizzo della mascherina chirurgica ma è consentito dispositivo di ulteriore efficacia.
Almeno 4 alunni positivi, la didattica si svolge in presenza con:
- Uso dispositivi per la protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per n. 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo al COVID-19 (per alunni con età superiore a sei anni).
- Auto-sorveglianza nei 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19, alla prima comparsa di sintomi, e se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, […].
Per i docenti
- Uso dispositivi per la protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per n. 10 giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo al COVID-19.
- Auto-sorveglianza: nei 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19, alla prima comparsa di sintomi, e se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, […].
Per gli alunni positivi posti in isolamento per disposizione dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al SARS – CoV – 2, ai sensi dell’art. 10 ter D. L. 24/2022, è possibile seguire la didattica digitale integrata solo su richiesta dei genitori, accompagnata da certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
La riammissione a scuola degli alunni è subordinata alla presentazione di tampone antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS – CoV – 2 con risultato negativo effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. (art. 9 co 4 D.L. 24/2022).
- DISPOSIZIONI PER I CONTATTI STRETTI
A decorrere dal 01.04.2022 , a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. (art. 4 co 2 D.L. 24/2022).
Si invitano tutti i lavoratori ad una lettura della normativa attinente all’oggetto, richiamata in premessa.
Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.
LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI
Si allegano:
- Decreto Legge 24/2022
- Nota del MI n.410 del 29/03/2022
Cellole, 31 marzo 2022
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa GABRIELLA RUBINO